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Buono per la domiciliarità

Il Buono domiciliarità è un contributo mensile erogato dalla Regione

Buono per la domiciliarità

Il Buono domiciliarità è un contributo mensile erogato dalla Regione del valore di 600 euro, riconosciuto al massimo per 24 mensilità, spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa nel caso di minori, a favore di persone non autosufficienti (anziani o disabili) residenti in Piemonte. La misura è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus - programmazione 2021-2027. I destinatari Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti Persone con disabilità non autosufficienti con i seguenti requisiti: residenti in Piemonte già sottoposte a “valutazione multidimensionale” presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.) e alle quali sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7 in possesso di I.S.E.E. sociosanitario in corso di validità (attestazione rilasciata nel 2023 con scadenza 31/12/2023) avente un valore non superiore a 50.000 euro (65.000 euro se il destinatario è minorenne). Non è ammesso un ISEE corrente o che presenti anomalie. Condizioni per ricevere il buono domiciliarità - Assistenza familiare Per ricevere il “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare” occorre che sia stato attivato un servizio di assistenza familiare con la stipula di: un regolare contratto di lavoro subordinato con un assistente familiare, di durata pari ad almeno 12 mesi, per un minimo di 16 ore settimanali di servizio (inquadramento dell’assistente nei livelli CS o DS del CCNL sul lavoro domestico) oppure un incarico professionale, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali e preveda pari requisiti professionali, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l’attività come libero professionista oppure un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali.